Canne fumarie e scarico a parete
Il Decreto Legislativo 4 Luglio 2014 n. 102,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 Luglio 2014,
recante: "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE",
ha nuovamente modificato l'Art. 5, comma 9 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia).
Ricordiamo che il DPR 412/93 era già stato modificato abbastanza di recente dalla
legge 3 Agosto 2013 n. 90,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 Agosto 2013,
recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni
in materia di coesione sociale",
ed ancora prima dal c.d. "Decreto Sviluppo" del Governo Monti
in vigore dal 18 Dicembre 2012.
Per comodità dei lettori riportiamo in questa pagina la parte d'interesse del
testo aggiornato dell'Art. 5, comma 9 e seguenti, del DPR 412/93 come modificato
dall'Art. 14 del citato DLGS 102/14 rimandando naturalmente al testo originale
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per ogni applicazione pratica.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia,
in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Art. 5 - Requisiti e dimensionamento degli impianti termici
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9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013
devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco
sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
- si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione
energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di
calore individuali che risultano installati in data antecedente a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in
canna collettiva ramificata;
- l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta
incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a
realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
- si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti,
siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili
alla applicazione di apparecchi a condensazione;
- vengono installati uno o più generatori ibridi compatti,
composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una
pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
9-ter. Per accedere alle deroghe previste dal comma 9-bis è obbligatorio:
- nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a
gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto
all'art. 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica,
del 2 aprile 2009, n. 59;
- nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di
calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano
emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh,
misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore
a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano
emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh,
misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui
rendimento sia superiore a quello previsto all'art. 4, comma 6, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità
alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle
disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.
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Testo completo del DPR 412/93